E’ ormai noto, che la legge di bilancio 2018 ha modificato, con decorrenza dal 1° luglio 2018, il regime fiscale delle spese per l’acquisto di carburanti, effettuate dai soggetti passivi iva (imprese e professionisti), disponendo quanto segue:
- la soppressione della scheda carburante finora utilizzata dai soggetti con partita iva per documentare gli acquisti di carburante al distributore;
- il contestuale nuovo obbligo di documentare l’acquisto tramite una specifica fattura con formato esclusivamente elettronico (fattura elettronica);
- per potere dedurre il costo ai fini dei redditi e detrarre la relativa IVA, il pagamento della spesa dovrà essere effettuato obbligatoriamente ed esclusivamente tramite strumenti di pagamento che consentano la tracciabilità (di fatto non è più possibile effettuare i pagamenti in contante), quali:
- carte di credito, bancomat; carte prepagate;
- “altro mezzo ritenuto idoneo”, indicato dall’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia Entrate a questo proposito, con un proprio provvedimento del 4 aprile, ha fornito una prima serie di indicazioni precisando che si considerano validi anche i pagamenti effettuati mediante:
- assegni bancari/postali, circolari e non, nonché vaglia cambiari postali;
- mezzi di pagamenti elettronici tra cui, ad esempio:
- addebito diretto (rid);
- bonifico bancario/postale;
- bollettino postale;
- carte di debito, di credito;
- carte prepagate (ricaricabili o meno)
- ovvero altri strumenti disponibili che consentano l’addebito in c/c, quindi la tracciabilità.
Nel provvedimento in esame viene inoltre precisato che:
- i suddetti metodi trovano applicazione anche nei casi in cui il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto al rifornimento; in particolare ciò si riscontra nel contratto di netting, dove il cliente/utente utilizza per il pagamento del rifornimento un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera;
- restano anche validi i sistemi di carte (ricaricabili o meno), nonché di buoni, purché il rifornimento sia documentato da fattura elettronica ed il relativo pagamento venga effettuato esclusivamente con gli strumenti sopra indicati.
In sintesi: la legge di Bilancio 2018 prima, e l’Agenzia Entrate successivamente, hanno precisato che:
- scompare la carta carburanti che è sostituita dalla fattura elettronica;
- ai fini della detraibilità dell’iva e della deducibilità del costo, sono ritenute valide tutte le forme di pagamento delle fattura elettronica tracciabili, ad esclusione del contante.
Ci si aspettava qualche ulteriore chiarimento, in quanto il quadro normativo sugli acquisti di carburante rimane incompleto; tanti ancora i dubbi che non sono stati risolti nella applicazione pratica e soprattutto mancano i decreti attuativi in materia di fatturazione elettronica.
Il 1° luglio si avvicina velocemente e tutti gli operatori del settore, compresi gli utenti, stanno attendendo indicazioni e chiarimenti ufficiali e soprattutto chiari.9
Come sempre lo studio rimane a disposizione per fornire le necessarie informazioni non appena l’Agenzia Entrate si sarà espressa con ulteriori indicazioni.
Buon lavoro.
Studio CANOVI