Con la seguente comunichiamo che, in linea con l’Ordinanza della Corte di Cassazione n.15530 del 1 giugno 2023, “… in merito all’analiticità della fattura sono indeducibili, per mancanza di inerenza, le fatture generiche, che non indicano l’attività svolta, neppure con riferimento a specifici eventi, e mancanti di documenti aventi data certa, dai quali è possibile desumere l’oggetto della prestazione fatturata…”.
Una fattura con descrizione generica, come tale priva degli elementi essenziali richiesti dall’articolo 21 del DPR 633/72 (natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione), rappresenta un documento con gravi irregolarità, non idoneo a documentare analiticamente il costo sostenuto dall’impresa: in assenza di ulteriore documentazione a supporto, viene meno “la presunzione di veridicità” di ciò che documenta la fattura.
La conseguenza principale è che la contabilizzazione di un tale documento irregolare, puntualizza la Corte, è comportamento sufficiente per legittimare l’accertamento induttivo ex articolo 39 DPR 600/73, in quanto, come i giudici di legittimità italiani hanno più volte precisato, “l’Amministrazione finanziaria può contestare l’effettività delle operazioni […] e ritenere indeducibili i costi […] indicati”, oltre che indetraibile l’IVA esposta, in coerenza con le indicazioni della Corte di Giustizia UE per quanto di sua competenza.
Alla luce di questa sentenza e visti anche gli ultimi controlli da parte di Agenzia Entrate e Guardia di Finanza, laddove non si voglia incorrere in contestazioni di false fatturazioni con disconoscimento dei costi o ricavi con successive sanzioni penali o amministrative, invitiamo e ribadiamo ai clienti di inserire descrizioni esaustive all’interno delle fatture attive e passive.
Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti